Il nostro statuto

 

STATUTO

(con le modifiche approvate nell’assemblea straordinaria del 17 marzo 2007)

ALLEGATO  “B”   al

Verbale di Assemblea straordinaria redatto in data 17 marzo 2007

dalla  Dottt.ssa Maria Emanuela Vesci  -  Notaio in Roma  

(Repertorio n. 32943; Raccolta n. 12356; Registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Roma 1°

il 06/04/2007)

(con le modifiche approvate nell’assemblea straordinaria del 24 aprile 2010)

ALLEGATO  “A”   al

Verbale di Assemblea straordinaria redatto in data 24 aprile 2010

dalla  Dottt.ssa Maria Emanuela Vesci  -  Notaio in Roma  

(Statuto AMISTRADA con le modifiche approvate nelle assemblee straordinarie del 17 marzo 2007 e del 24 aprile 2010)

 

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE - E' costituita l'Associazione denominata "RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - Associazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile "AMISTRADA ONLUS".

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" è usata nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - SEDE - L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Ostiense, 152/b.

Art.3 - OGGETTO, FINALITA' E SCOPI - L'Associazione non ha fini di lucro. Il suo scopo è la difesa dei diritti di quanti sono in condizioni di esclusione, marginalità, sfruttamento. La sua azione è specialmente rivolta a favorire il miglioramento delle condizioni personali, sociali, economiche, politiche, culturali e spirituali di bambine, bambini, giovani di strada - o alla strada contigui - di qualsiasi parte del mondo, e a sostenere il loro protagonismo nella convinzione che sono capaci di organizzarsi per difendere i propri diritti, trovare soluzioni ai propri problemi, migliorare la qualità della propria vita, partecipare alla costruzione di una Società più giusta e fraterna.

In tale ottica, l'Associazione promuove i valori di uguaglianza, giustizia, solidarietà, il rispetto delle diverse culture, religioni, filosofie e delle singole persone, e in particolare la formazione di legami di amicizia e collaborazione tra bambine, bambini e giovani del Sud e del Nord del mondo.

Dà particolare attenzione alla condizione delle bambine e delle giovani, specialmente a quella delle ragazze madri, delle loro figlie e dei loro figli, nella lotta per la parità e contro il maschilismo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione (sia in proprio che in collaborazione con terzi e con organismi affini) cura l'elaborazione e l'esecuzione di progetti ad essi funzionali, collabora all'organizzazione di bambine, bambini e giovani, promuove scambi internazionali. Rientra nelle sue competenze organizzare attività produttive, istituire borse di studio, cooperative di lavoro e alloggio.

Diffonde e sviluppa le relative tematiche con attività informative a livello italiano, europeo e internazionale, assume iniziative di presa di coscienza e formazione, anche per tecnici, operatori e volontari che intendano svolgere la loro attività nei suoi programmi.

Per progetti e problemi inerenti ai suoi scopi, l'Associazione collabora attivamente con enti pubblici e privati, in particolare con le organizzazioni popolari di liberazione nazionali ed internazionali: Associazioni giovanili quali il MANTHOC in Perù, la JOCI e i NATS a livello internazionale ecc., associazioni femministe, indigene, popolari, comunità di base, comitati di base, comitati di quartiere, centri di cultura, di ricerca, scuole ed università. Soprattutto collabora con il "Movimiento de Jovenes de la Calle" del Guatemala, che sostiene, cercando i finanziamenti necessari alla sua attività.

A livello italiano, europeo ed internazionale l'Associazione intende collaborare con il Ministero degli Affari Esteri, con l'Unione Europea e con le Agenzie multilaterali sulla base delle leggi vigenti in materia di cooperazione. L'Associazione intende realizzare direttamente e/o in collaborazione con altre ONG programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), anche con l'invio di volontari e/o cooperanti e svolgendo attività sia di formazione del personale dei PVS e degli operatori della cooperazione sia di informazione sulle realtà di tali Paesi.

Le finalità e la metodologia dell'Associazione s'inseriscono nella prospettiva della psicologia, pedagogia e teologia della liberazione. In particolare l'Associazione, allo scopo di sostenere le aggregazioni sociali localmente esistenti, nella realizzazione dei programmi nei PVS, ricerca collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni locali, e realizza iniziative nel campo dell'educazione allo sviluppo.

E' fatto divieto all'Associazione di promuovere attività diverse da quelle menzionate sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione promuove una raccolta di fondi. Fatte salve le essenziali spese di gestione dell'Associazione, i fondi raccolti possono essere destinati prioritariamente al finanziamento di attività e di progetti realizzati dal "Movimiento de Jovenes de la Calle" del Guatemala, e, in subordine, al finanziamento di altre organizzazioni che operino in conformità delle finalità sopra delineate, su delibera dell'assemblea dell'Associazione.

Art. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguente entrate:

- versamenti effettuati dai donatori originari,

- versamenti ulteriori effettuati dai fondatori, da tutti coloro che aderiscono all'Associazione e dai sostenitori;

- redditi derivanti dal suo patrimonio;

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

- eventuali contributi di Istituzioni pubbliche e/o private.

Il Comitato di Gestione annualmente stabilisce la quota di versamenti minimi da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra denominato, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione o di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5 - SOCI E SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE -

1) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, enti ed associazioni che ne fanno richiesta, senza discriminazione di età, cittadinanza od altre, purché condividano gli scopi dell'Associazione.

2)I soci si distinguono in

- soci fondatori

- soci ordinari

3) Sono soci fondatori coloro che, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo, partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

4) Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, contribuendo con finanziamenti e/o con lavoro volontario al raggiungimento dei fini dell'Associazione.

5) Coloro che intendono aderire all'Associazione come soci ordinari debbono presentare al Comitato di Gestione domanda scritta recante, oltre alle generalità o i dati identificativi dell'Ente o associazione o gruppo, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservare statuto e regolamenti e la specificazione del tipo di sostegno finanziario e/o di lavoro volontario.

6) Il Comitato di Gestione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento d'accoglimento della domanda entro il termine predetto, la domanda s'intende respinta. Il Comitato di Gestione delibera senza obbligo di comunicare le motivazioni. Il Comitato di Gestione delibera, ogni tre anni, l’ammontare della quota associativa di iscrizione per i soci ordinari.

 

7) L’adesione all’Associazione, in qualità di socio, a seguito dell’accettazione da parte del Comitato di Gestione, si perfeziona con il versamento della quota associativa di iscrizione; l’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

8) La qualità di socio comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione del bilancio e di ogni altra deliberazione di competenza dell'Assemblea, essendo il rapporto associativo uniforme.

9) Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Comitato di Gestione riceve la comunicazione della volontà di recesso.

10) Il socio decade per mancata presenza alle assemblee, di persona o per delega, per un periodo consecutivo di due anni.

11) Il socio può essere altresì escluso per gravi motivi con delibera del Comitato di Gestione.

12)I sostenitori dell'Associazione, cioè coloro che appoggiano l'Associazione con contributi finanziari, donazioni e/o lavoro volontario, possono partecipare alla Assemblea dei Soci senza diritto al voto.

Art. 6 - GRUPPI OPERATIVI TERRITORIALI

In sede locale i Soci e i sostenitori - se in numero pari o superiore a tre, a condizione che almeno uno di essi sia socio - possono aggregarsi e costituire un Gruppo Operativo Territoriale di Amistrada.

Il Gruppo Operativo Territoriale si costituisce su base regionale o subregionale per iniziativa dei Soci e sostenitori del territorio e la sua formalizzazione avviene tramite delibera del Comitato di Gestione.

Il Gruppo Operativo Territoriale nomina al suo interno un Coordinatore, scegliendolo tra i Soci. Al Coordinatore così nominato il Comitato di Gestione conferisce con propria delibera il potere di firma, delimitandone l'ambito.

Il Gruppo Operativo Territoriale è un'articolazione funzionale di Amistrada, autonoma sotto il profilo organizzativo ed operativo, che collabora con gli organi dell'Associazione di cui al successivo articolo 7 nel perseguimento delle finalità sociali, promuovendo, di intesa con il Comitato di Gestione, attività che attuino a livello locale gli indirizzi approvati annualmente dall'Assemblea, in particolare realizzando iniziative rivolte a:

- pubblicizzare gli scopi e l'attività dell'Associazione

- raccogliere fondi da destinare agli impieghi previsti dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, anche mediante la richiesta di contributi ad Enti Pubblici e Privati ed Istituzioni locali, predisponendo progetti per partecipazione a bandi, etc.

- realizzare programmi di EAS (Educazione allo Sviluppo).

Qualora il Gruppo Operativo Territoriale operi in contrasto con le finalità dell'Associazione lo stesso potrà essere sciolto con delibera motivata del Comitato di Gestione.

Il Gruppo Operativo Territoriale nei rapporti esterni all'Associazione usa la seguente denominazione:

Rete di amicizia con le ragazze e i ragazzi di strada

Associazione non lucrativa di utilità sociale

(in breve denominabile Amistrada Onlus)

Gruppo Operativo Territoriale di.....

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;

- Il Comitato di Gestione;

- Il Presidente;

- Il Vice-presidente;

- Il Tesoriere;

Può inoltre essere deliberata l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8. - L'ASSEMBLEA -

1) L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti i soci (fondatori ed ordinari) i quali hanno diritto di voto. Ad essa possono partecipare anche i sostenitori con il solo diritto di parola.

2) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente:

- su proposta del Comitato di Gestione

- o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 20% (venti per cento) dei soci,

- o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea è convocata, inoltre dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato di Gestione.

L'Assemblea è convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora di convocazione.

La convocazione viene effettuata attraverso posta ordinaria o elettronica e può essere pubblicizzata attraverso il Bollettino e/o il sito internet dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci. I Soci possono partecipare di persona o per delega. Ciascun Socio può essere portatore di un massimo di sette deleghe. Le delibere sono prese a maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- Nominare il Comitato di Gestione, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora ne abbia deliberata l'istituzione;

- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- approvare i regolamenti che disciplinano le attività dell'Associazione;

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

- deliberare sulla destinazione degli avanzi di gestione;

3) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su proposta del Comitato di Gestione.

L'Assemblea straordinaria è convocata almeno 30 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora di convocazione. La convocazione viene effettuata attraverso posta ordinaria o elettronica e può essere pubblicizzata attraverso il Bollettino e/o il sito internet dell'Associazione.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. Le delibere sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti che possono partecipare di persona o per delega con gli stessi criteri previsti per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modifiche allo Statuto;

- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 9 - IL COMITATO DI GESTIONE -

1) L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da cinque o sette membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

2) Il Comitato di Gestione dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti senza limiti.

3) Il Comitato di Gestione sovraintende alla tenuta del sistema contabile e predispone la proposta del bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all'Assemblea, accompagnandoli con idonea relazione.

Il Primo Presidente e Fondatore dell'Associazione partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di Gestione, con voto consultivo qualora non faccia parte dello stesso Comitato di Gestione.

Art. 10 - Il PRESIDENTE -

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Comitato di Gestione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di Gestione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, prima al Comitato di Gestione e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 11 - Il VICEPRESIDENTE -

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 - Il TESORIERE -

Il Tesoriere gestisce la cassa, i conti correnti bancari e postali dell'Associazione, curandone la relativa contabilità.

Il Tesoriere cura altresì la tenuta dei libri sociali.

Art. 13 - Il COLLEGIO DEI REVISORI dei CONTI

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno è il Presidente, e due supplenti. Il Presidente è nominato dall'Assemblea.

2) L'incarico di Revisione dei conti è incompatibile con la carica di membro del Comitato di Gestione e può essere affidato a persone che non siano socie dell'Associazione.

3) Per la durata della carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Comitato di Gestione.

4) I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze del Collegio, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Comitato di Gestione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Art. 14 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1 Gli Esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2 Il Bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

3 Le linee programmatiche e finanziarie per il successivo esercizio e il relativo bilancio preventivo sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.

4 Le proposte di bilancio debbono restare depositate presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

Art. 15 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

Art. 16 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Gestione e dei Revisori dei conti, nonché il libro dei soci dell'Associazione.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO -

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a organizzazioni di cui sosteneva le attività o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 18 - LEGGE APPLICABILE -

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di cooperazione Internazionale, alle norme in materia di ONLUS contenute nel D.LGS 4 dicembre 1997 n. 460, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2000 e alle altre leggi in materia di enti non lucrativi ed alle norme del Codice Civile.

Art. 19 - IL COLLEGIO ARBITRALE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale. Il Collegio sarà composto dal Presidente che sarà nominato dall'Assemblea e da altri due membri designati, uno da ogni parte contendente.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.